Ieri, 31.10.2020, è
scaduto il termine previsto dall’art. 101 del D.lgs n.117/2017 (meglio
conosciuto come Codice del Terzo settore), e successive proroghe (l’ultima
disposta con l’art. 35 del DL ‘Cura Italia’ n. 18 del 17/03/2020).
Detto termine, relativo
alle modifiche statutarie “con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria” (recita il comma 2 dell’art. 101
citato), non è però un termine decadenziale perentorio.
Ed invero, dopo il 31
ottobre 2020, gli enti del Terzo se vorranno potranno adottare le deliberazioni
relative alle modifiche statutarie necessarie (e le deroghe facoltative
previste dal Codice del Terzo Settore), convocando l’assemblea straordinaria.
Ma perché l’adeguamento
statutario alle regole e previsioni di cui al Codice del Terzo Settore è
importante?
Perché rappresenta il
presupposto per l’iscrizione o per la trasmigrazione
[1]
nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore),
nel
caso di precedente iscrizione dell’ente interessato nei Registri delle APS (Associazioni
di promozione sociale) e delle ODV (Organizzazioni di
volontariato).
L’operatività del RUNTS è
stata recentemente regolata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, con il quale si è data attuazione
all’art. 53 del DLgs 117/2017.
Preme sottolineare che
l’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria, ma è conveniente dal punto di vista
economico, in quanto gli enti che saranno iscritti potranno accedere ai nuovi
regimi fiscali e tributari agevolati previsti dalla riforma (come il regime
forfetario per gli enti non commerciali ed i regimi fiscali ad hoc per
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale).
Oltre a ciò, gli enti interessati potranno ricevere il 5 per mille dell’Irpef,
che potrebbe essere riservato ai soli enti iscritti al Registro, in virtù dei
noti principi di pubblicità e trasparenza che governano il nostro ordinamento e
che dopo l’operatività del RUNTS potranno essere garantiti dal registro stesso,
come forma di pubblicità dei dati ivi inseriti.
Secondo l’art. 30 del
Decreto 116/2020 sopra citato “l’Ufficio di livello dirigenziale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio
statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema
telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal
quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi
agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province
autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.”.
Questo è un termine
importantissimo, in quanto è quello che condizionerà i tempi della
trasmigrazione dei dati nel RUNTS.
Ed invero al successivo
articolo è previsto che
“Entro novanta giorni successivi al termine
di cui all’art. 30, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome
comunicano telematicamente al RUNTS (…) i dati in loro possesso relativi
alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno
antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso
procedimenti di cancellazione. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti
di iscrizione o di cancellazione prendenti al giorno antecedente il termine di
cui all’art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito
favorevole degli stessi”.
In sintesi, quindi, dal
giorno precedente al termine dal quale inizia il processo di trasferimento al
RUNTS dei dati che sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, tutti gli
enti che vogliono adeguare i loro statuti per renderli conformi alle previsioni
normative di cui al Codice del Terzo settore, lo potranno fare con i quorum
previsti per le assemblee straordinarie, per cui converrà fare attenzione a
questo provvedimento.